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Come funziona e quali benefici offre il CPB, il patto del contribuente con l’Agenzia delle Entrate; quando si è immuni da accertamenti e controlli fiscali.

Presto tutto il popolo delle partite Iva dovrà fare i conti con il CPB: il nuovo concordato preventivo biennale, introdotto con la riforma fiscale [1] ed entrato in vigore il 22 febbraio 2024. Questo strumento offre una soluzione per stabilire preventivamente, accordandosi con l’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle imposte dovute nei due anni successivi. Quindi si sa in anticipo quanto si andrà a pagare, e se i redditi saranno maggiori meglio ancora: non ci sarà nessun ulteriore prelievo d’imposta.

Ma al di là di questo evidente beneficio – che potrebbe, però, tradursi in una penalizzazione se il reddito proposto dall’Agenzia ed accettato dal contribuente dovesse superare quello effettivamente incassato nel biennio di riferimento –

quali vantaggi offre il nuovo concordato preventivo alle partite Iva, e quali effetti avrà sui controlli fiscali? È bene sapere subito come funziona lo scudo protettivo che questo strumento offre, per regolarsi al meglio.

Chi può accedere al concordato preventivo biennale?

Il nuovo concordato preventivo biennale – in breve, il CPB – è ora aperto a tutte partite Iva con ricavi non superiori a 5.164.569 euro [2]; : il vincolo del punteggio ISA pari almeno ad 8 è stato abolito nella versione definitiva.

Possono, quindi, aderire al CPB tutti coloro che esercitano attività imprenditoriali, commerciali, artistiche o professionali e sono soggetti ISA, cioè tenuti all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale; oltre ad essi, sono compresi anche i contribuenti che operano in

regime forfettario.

Come funziona il concordato preventivo biennale?

Il meccanismo di funzionamento del CPB è semplicemente questo si tratta di una proposta, formulata dall’Agenzia delle Entrate, di definizione della base imponibile e delle conseguenti imposte, che il contribuente può accettare o meno.

Ecco i passaggi essenziali in cui si svolge il concordato preventivo biennale:

  • l’Agenzia delle Entrate sviluppa la proposta di concordato sulla base dei dati a sua disposizione, tra cui quelli relativi agli ISA (che non valgono più come condizione di accesso ma vengono utilizzati per i calcoli);
  • se il contribuente aderisce, si impegna ad accettare la proposta e a pagare per due anni le imposte dovute, come determinate dal CPB; al termine del periodo c’è la possibilità di un ulteriore rinnovo per le annualità successive, se permangono le condizioni di ammissione e non sono sorte cause di esclusione;
  • il reddito aggiuntivo incassato non sarà soggetto a tassazione: per gli importi extra, non previsti nel CPB, c’è un’esenzione fiscale completa. Questo è il vantaggio più importante del CPB, al quale si aggiunge quello della prevedibilità degli importi da pagare per le tasse (in particolare, le imposte sui redditi e l’Irap) nel prossimo biennio;
  • in caso di minori introiti superiori al 50% rispetto alla soglia indicata nel CPB, potrebbe essere disposta dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) la revoca straordinaria del piano concordato; altre cause di revoca consistono nell’infedeltà del contribuente che ha occultato attività fiscalmente imponibili o ha esposto passività inesistenti.

Quali sono i requisiti per aderire al concordato preventivo?

Per poter aderire al nuovo concordato preventivo biennale occorrono i seguenti

requisiti:

  • non avere debiti tributari in sospeso al momento della richiesta di adesione al concordato, e riferiti al periodo d’imposta precedente a quello di formulazione della proposta di CPB, per oltre 5.000 euro (ad eccezione di quelli rateizzati, che non rientrano nel limite), compresi interessi e sanzioni; rilevano anche i debiti contributivi definitivamente accertati. I debiti di importo superiore a 5.000 euro possono comunque essere estinti pagandoli prima della scadenza del termine per aderire al CPB;
  • essere in regola con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nei tre anni precedenti a quello di applicazione del CPB;
  • non avere riportato condanne (o patteggiamenti) per reati tributari, o per il delitto di riciclaggio o per false comunicazioni sociali, riferiti al triennio precedente;
  • • aver rispettato la regolarità nei versamenti dei contributi previdenziali dovuti per l’attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata.

Come abbiamo detto all’inizio, nella versione definitiva del concordato è stata eliminato il riferimento ai contribuenti con un

voto ISA di almeno 8 su 10; pertanto, ora che questa restrizione all’accesso è stata rimossa, tutti possono aderire, anche se hanno una pagella ISA molto bassa.

Adesione al concordato biennale: quali benefici?

Abbiamo visto che il principale vantaggio del CPB consiste nella possibilità di incassare redditi aggiuntivi, cioè oltre i parametri definiti nel concordato, che non saranno sottoposti a tassazione: è prevista, infatti, una totale irrilevanza fiscale dei redditi maggiori – ed anche di quelli minori – rispetto a quelli concordati come base impositiva.

Ma oltre a ciò esistono altri benefici che la legge riserva ai contribuenti in caso di adesione al CPB: consistono nell’estensione delle misure premiali ISA, che altrimenti sarebbero riservate solo ai contribuenti più affidabili, come:

  • l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni (fino a 50.000 euro annui per i crediti Iva e fino a 20.000 euro per i crediti Irpef, Ires e Irap);
  • l’esonero dalla prestazione di garanzia, e dal visto di conformità, per i rimborsi Iva di importo non superiore a euro 50.000 annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e “di comodo”, che altrimenti potrebbero essere chiuse d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate;
  • l’esclusione da alcuni accertamenti e controlli fiscali, di cui ti parliamo meglio nel paragrafo seguente.

Adesione al concordato: effetti sui controlli fiscali

Chi accetta la proposta di concordato preventivo biennale gode, per tutto il periodo di validità del CPB, di questi effetti sugli accertamenti e sui controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate:

  • diventa esente dagli accertamenti fiscali basati sulle cosiddette “presunzioni semplici[3], ossia sui soli indizi, che costituiscono prove indirette di evasione: questo significa un’immunità dai controlli durante il periodo di validità del concordato, offrendo una maggiore tranquillità ai contribuenti che vi hanno aderito;
  • viene escluso dagli accertamenti sintetici, cioè quelli fondati sulla determinazione sommaria, anziché analitica, del reddito [4], ma solo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
  • ha uno scudo protettivo, consistente nell’impossibilità per l’Agenzia delle Entrate di effettuare, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, gli accertamenti induttivi previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, e cioè quelli che comporterebbero la ricostruzione di attività non dichiarate, o la inesistenza di passività dichiarate, sulla base di presunzioni anche semplici, purché «gravi, precise e concordanti» secondo quanto dispone l’articolo 2729 del Codice civile.

Attenzione, però: le suddette

limitazioni ai poteri di controllo e di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non comprendono l’Iva (perché il CPB non ha alcun effetto in tale ambito) e, per quanto concerne le imposte dirette, riguardano solo i redditi d’impresa, di lavoro autonomo e ai fini Irap; pertanto gli altri eventuali redditi del contribuente che ha aderito al CPB (ad esempio, quelli di capitale, o fondiari, o i redditi diversi) rimangono sempre accertabili, anche mediante i controlli automatici e formali eseguiti sulle dichiarazioni presentate.

Inoltre l’Agenzia riacquista il potere di effettuare tutti gli accertamenti di sua competenza in caso di dichiarata decadenza del contribuente dal concordato preventivo biennale.

Concordato preventivo biennale: a chi conviene?

Da quanto abbiamo detto, avrai compreso che il nuovo CPB conviene essenzialmente ai contribuenti che presumono di incassare, nel biennio di riferimento, più di quanto stabilito nell’accordo con l’Agenzia delle Entrate, che – è bene sottolinearlo – si basa sui dati attuali, e non su quelli futuri, per i quali il titolare di partita Iva è in grado di formulare previsioni migliori e più attendibili: ad esempio, se ha programmato un’espansione del suo giro d’affari, o ha stipulato intese proficue con nuovi clienti ai quali vendere i propri beni e servizi.

In sostanza, questi soggetti saranno ben disposti a pagare tasse di importo predeterminato, e probabilmente inferiori a quelle che avrebbero dovuto versare se non avessero aderito al concordato: infatti in tal caso anche i maggiori ricavi conseguiti sarebbero rientrati nella loro base imponibile e non avrebbero potuto beneficiare dello sconto. Viceversa, chi teme di avere una riduzione del proprio reddito nei prossimi due anni sarà poco propenso ad aderire al concordato, perché se la sua previsione infausta si realizzasse rimarrebbe comunque tenuto a pagare le tasse nella misura pattuita con l’Agenzia delle Entrate.

Anche l‘esenzione da accertamenti e controlli può costituire un incentivo ad aderire al concordato, ma bisogna considerare che l’Agenzia delle Entrate – come risulta dal nuovo PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione che programma le attività per il triennio 2024-2026: il documento è uscito a marzo 2024 – ha in programma di ridurre il numero dei controlli: saranno almeno un quarto in meno rispetto alle annualità precedenti. Questo significa che qualcuno potrebbe “scommettere” sulle scarse probabilità di subire accertamenti, e allora, ragionando così, sarebbe conveniente rifiutare il concordato sperando di farla comunque franca.

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