Parlare di bonus edilizi non è assolutamente semplice ma se la
detrazione si chiama superbonus, l’affare si complica
esponenzialmente soprattutto a causa di una normativa fuori
controllo che in quattro anni è stata modificata direttamente o
indirettamente 38 volte.
Proprio per questo motivo, benché la lettura e l’analisi della
normativa dovrebbero essere sempre la guida per eccellenza, in
questi anni è stato molto utile leggere gli interventi e i
documenti predisposti dagli enti preposti al controllo (Agenzia
delle Entrate ed Enea), dai diversi soggetti interessati
(architetti, ingegneri, geometri, commercialisti, avvocati e
notai), oltre che (naturalmente) quelli della giustizia
amministrativa.
Superbonus: la prima edizione della guida del Notariato
Tra la documentazione di supporto, una delle più interessanti è
stata la guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di
rigenerazione del patrimonio immobiliare predisposta dal Notariato.
Dal 2021, i Notai hanno pubblicato 6 edizioni di questa guida
(2021, 3 nel 2022, 2 nel 2024).
La prima edizione della guida è stata pubblicata successivamente
alla pubblicazione del Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito con
modificazioni dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108, che tra le altre cose ha previsto una
delle più importanti novità per il superbonus.
L’art. 33, comma 1, lettera c) del Decreto Semplificazioni-bis
ha, infatti, sostituito il comma 13-ter, art. 119, D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio) ed inserito il comma 13-quater. Due commi che,
ricordiamo, hanno previsto per il superbonus:
- la presentazione della famosa o famigerata CILAS per gli
interventi non comportanti la demolizione e ricostruzione
dell’edificio; - la non attestazione dello stato legittimo all’interno della
CILAS; - la deroga all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), per cui l’abuso edilizio non è più causa di decadenza
dall’incentivo; - le nuove cause di decadenza del superbonus (mancata
presentazione della CILAS, mancata indicazione del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione, interventi in difformità dalla CILAS, mancato
rispetto dei requisiti minimi); - la possibilità per la pubblica amministrazione di effettuare
ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di
intervento.
Nella prima
edizione della guida, il Notariato, relativamente alla
regolarità urbanistica, affermava che:
- la CILAS non richiede l’attestazione dello stato
legittimo; - “per la presentazione dei progetti relativi agli interventi
che possono beneficiare del Super-Bonus, non è necessario attestare
la cd. “doppia conformità”, ossia la conformità del nuovo progetto
agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e lo
stato legittimo del fabbricato ossia la sua legittima
costruzione” (concetto ancora poco chiaro); - esistono delle difformità che rientrando nel concetto di
tolleranza non costituiscono abuso edilizio; - avendo la norma escluso l’attestazione dello stato legittimo,
ha anche reso irrilevanti ai fini del superbonus non solo le
tolleranze ma ogni altra difformità edilizia.
Questa parte della guida si conclude affermando:
Ovviamente la irrilevanza degli eventuali abusi commessi
sull’edificio è limitata alla fruizione del Super-Bonus. La norma
in commento, infatti, precisa che resta comunque impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di
interventi. Pertanto, se l’edificio presenta degli abusi edilizi,
potranno comunque essere eseguiti gli interventi ammessi al
Super-Bonus (e si potrà fruire del beneficio) ma ciò non comporterà
sanatoria implicita degli abusi stessi, che rimarranno assoggettati
alle relative sanzioni amministrative e penali (laddove
previste).
L’ultima
edizione della guida del Notariato (giugno 2024), relativamente
alla sezione sulla regolarità urbanistica ed, in particolare, alla
non necessità dell’attestazione dello stato legittimo del
fabbricato, risulta sostanzialmente identica alla prima versione
della guida.
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