Il Salva Casa dispone il superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità.
Il Decreto Salva Casa è ormai in dirittura d’arrivo: la Camera voterà la fiducia nella serata di giovedì 18 luglio sul testo approvato dalla Commissione Ambiente, poi ci sarà il passaggio in Senato per la ratifica definitiva e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
Con l’ausilio del dossier ufficiale del Parlamento, vediamo come cambia l’accertamento di conformità degli articoli 36 e 37 del dpr 380/2001 – Testo Unico Edilizia.
Il superamento della doppia conformità
Nello specifico, si dispone il superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all’articolo 31 del Testo Unico Edilizia.
Quando resta vigente il regime della doppia conformità
Per gli interventi eseguiti in assenza, totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire di cui all’art.23 del TUE, in quanto fattispecie di maggiore gravità, continua a permanere l’attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all’epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
Interventi in parziale difformità
Per gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia “semplice” di cui all’articolo 22 del TUE, si supera la doppia conformità, prevedendo che è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi (ossia al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia (normativa tecnica) all’epoca della realizzazione dell’intervento.
La sanatoria condizionata
Nei casi di difformità parziali si introduce, inoltre, la cd. sanatoria condizionata, in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria all’esecuzione di interventi per rendere l’opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitaria, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.
Il rilascio del permesso in sanatoria è sempre subordinato al pagamento del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in seguito agli interventi (importi compresi fra 1.032 e 30.984 €).
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA
Per questo tipo di interventi, infine, viene modificato, estendendolo, il nuovo regime in merito all’eliminazione della «doppia conformità» lasciando in questo caso invariata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente (doppio aumento del valore venale e comunque in misura non inferiore a 516 euro).
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