Il Tribunale di Bergamo ha statuito che la sentenza di usucapione dell’immobile pignorato non può essere opposta al creditore intervenuto qualora non sia stato convenuto in giudizio.
La decisione del Tribunale di Bergamo trae origine dall’opposizione ex art. 617 e 619 c.p.c. promossa dal terzo che aveva acquisito il diritto di proprietà sul bene immobile pignorato per usucapione, accertata con sentenza passata in giudicato nel 2016 e successiva alla trascrizione del pignoramento risalente al 2012.
Il terzo eccepiva l’opponibilità della sentenza di usucapione al creditore intervenuto senza titolo di garanzia nella procedura esecutiva pendente, trattandosi di pronuncia passata in giudicato dichiarativa di un acquisto a titolo originario.
Il Tribunale rigettava il ricorso sostenendo che ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’accertamento contenuto nella sentenza fa stato ad ogni effetto esclusivamente tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa. Nel caso di specie il procedimento esecutivo intercorreva tra soggetti diversi dalle parti del giudizio di usucapione, con la necessaria conseguenza che la sentenza di usucapione avrebbe esplicato effetto vincolante solo nei loro riguardi.
In conclusione, secondo la giurisprudenza di merito la pretesa del ricorrente di attribuire “un connotato di vincolatività” alla sentenza di usucapione nei confronti dei creditori della procedura esecutiva immobiliare non trova alcun fondamento giuridico, essendo stata emessa verso soggetti diversi. Pertanto, ricade sull’attore del giudizio di accertamento dell’usucapione l’onere di informare della propria domanda i creditori in executivis consultando i pubblici registri, dai quali emergono – anche ad una superficiale lettura per cui non è richiesta una diligenza al di fuori dell’ordinarietà – le formalità pregiudizievoli che gravano sul bene immobile.
In ultima analisi, il Tribunale ha chiarito che ai sensi dell’art. 2915, II co., c.c. affinchè la sentenza di usucapione possa essere opponibile ai terzi è necessario che sia trascritta in data antecedente alla trascrizione del pignoramento.
Trib. Bergamo, 7 febbraio 2021 – est. De SimoneMariangela Sampogna – m.sampogna@lascalaw.com
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