Siamo alle battute finali ma è ormai chiaro il volto che
assumerà il d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) dopo che la legge di conversione del
D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa) sarà definitivamente approvata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Salva Casa: le modifiche apportate dalla legge di
conversione
Sono parecchi gli interventi di modifica al testo predisposto
dal Governo, molti dei quali rilevanti e che aggiungono ulteriori
articoli al Testo Unico Edilizia
(TUE). Tra le novità da segnalare:
- l’inserimento del comma 1-quater all’art. 2-bis (Deroghe in
materia di limiti di distanza tra fabbricati) che consente gli
interventi di recupero dei sottotetti in deroga al rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che:- siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della
realizzazione dell’edificio; - non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie,
all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti
perimetrali; - sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal
titolo che ne ha previsto la costruzione.
- siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della
- la modifica alla definizione di stato legittimo che consentirà
di utilizzare il titolo, rilasciato o assentito, che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che
l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo,
abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con
gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali; - la differenziazione tra stato legittimo dell’edificio e
dell’unità immobiliare al suo interno; - la precisazione su cosa significa cambio di destinazione d’uso
“senza opere”; - le nuove disposizioni che consentono di asseverare la
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie dei mini
appartamenti; - l’allungamento dei tempi (motivata) per la demolizione
dell’abuso e ripristino dello stato dei luoghi; - le nuove ipotesi di tolleranze costruttive;
- l’eliminazione dell’asseverazione tecnica per la verifica di
sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi per le
nuove tolleranze; - la regolarizzazione delle varianti in corso d’opera che
costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciate prima della
data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che
non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis; - l’estensione della sanatoria semplificata alle ipotesi di
variazioni essenziali.
Come cambia l’agibilità per i mini appartamenti
Tra le novità inserite dalla VIII Commissione, da segnalare
l’integrazione all’art. 24 (Agibilità) dei seguenti commi:
5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle
condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e
dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione
competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti
igienicosanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico
progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti
ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70
metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima,
comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al
limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a
38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per
due persone.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa
ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione
alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti
condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi
di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche
igienicosanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di
ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in
relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni
igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una
maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la
possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla
dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria
trasversali e all’impiego di mezzi di ventilazione naturale
ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza
minima e superficie minima dei locali previste a legislazione
vigente.
Sostanzialmente:
- il comma 5-bis prevede una deroga espressa per la segnalazione
certificata di agibilità (SCA) per i mini appartamenti ovvero le
unità immobiliari nelle condizioni di cui alle lettere a) e
b); - il successivo comma 5-ter consente l’asseverazione del
progettista di cui al precedente comma ove sia soddisfatto il
requisito dell’adattabilità e sia soddisfatta almeno una delle
condizioni di cui alle lettere a) e b); - il comma 5-quater fa salve le deroghe ai limiti di altezza
minima e superficie minima dei locali previste a legislazione
vigente.
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