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Il 21 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43, il D.Lgs. 13/2024, attuativo della Legge delega di riforma del sistema fiscale, in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale. Il decreto entra in vigore il 22 febbraio 2024.

Concordato preventivo biennale

Il nuovo Titolo II del decreto legislativo in oggetto introduce la disciplina del concordato preventivo biennale che, ai sensi dell’art. 6, ha come finalità quella di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato.

In particolare, potranno aderire alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito i contribuenti con ricavi fino a 5,1 milioni soggetti a ISA (indicatori sintetici di affidabilità) e quelli che aderiscono al regime forfettario. In particolare, per i contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario, il nuovo comma 2 dell’art. 7 stabilisce che l’applicazione del concordato preventivo per il solo periodo di imposta 2024 è limitata, in via sperimentale, ad una sola annualità.

Come previsto dagli artt. 8 e 9, entro il 15 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti gli appositi applicativi informatici sui quali inserire i dati per l’elaborazione della proposta di concordato, mentre l’adesione da parte dei contribuenti alla proposta potrà avvenire entro il 15 ottobre, data in cui i titolari di partita IVA dovranno presentare la dichiarazione dei redditi. Sono stati previsti, quindi, tempi più dilatati rispetto a quelli contenuti dallo schema di decreto.

Per quanto riguarda la proposta, questa sarà elaborata in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati e tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.

Soggetti ISA

Il capo II è interamente dedicato alle regole applicabili ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA). L’importante novità e modifica apportata rispetto allo schema di decreto è che, a norma del comma 2 dell’art. 10, potranno accedere al nuovo istituto anche i soggetti che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità inferiore a 8.

Da un lato viene quindi ampliata la platea dei soggetti interessati, dall’altro tuttavia il nuovo istituto, che porta con sé una serie di effetti premiali quali l’esclusione dagli accertamenti presuntivi ex art. 39 DPR 600/73, potrebbe essere utilizzato da contribuenti che, agli occhi dell’Amministrazione finanziaria, risultano essere “poco affidabili”, con diverse possibili conseguenze legate all’evasione fiscale.

Non potranno accedere invece i contribuenti che hanno debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro con l’Ufficio o con gli enti previdenziali.

Cause di esclusione

In base all’art. 11, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, i soggetti ISA per i quali sussistono una o più delle seguenti ipotesi:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621 del codice civile nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p. commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Per i contribuenti aderenti al regime forfettario, invece, l’art. 24 dispone che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, oltre ad integrare una delle ipotesi previste dall’art. 11 e ad avere debiti tributari pari o superiori a 5 mila euro, hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Effetti del concordato

Come previsto gali artt. 12 (per i soggetti ISA) e 25 (per i forfettari), l’accettazione da parte del contribuente della proposta dell’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità oggetto di concordato.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate provvede alla verifica della correttezza dei versamenti mediante i controlli automatizzati.

Cessazione e decadenza

Gli artt. 21 e 22 individuano le ipotesi che determinano rispettivamente la cessazione e la decadenza dal concordato.

Per quanto riguarda la cessazione, è previsto che il concordato cessi di avere effetto se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che per tali attività sia stata prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis DL 50/2017;

b) il contribuente cessa l’attività.

La decadenza, invece, si verifica se:

  • a seguito di accertamento nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;
  • è omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti

Accertamento tributario

Tra le numerose novità del nuovo decreto attuativo della riforma fiscale, vanno segnalate anche quelle in materia di accertamento tributario.

Tra le più rilevanti rientrano certamente il potenziamento della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. Ed infatti, in linea con le modifiche apportate allo Statuto dei diritti dei contribuenti, nel procedimento di adesione lo schema di provvedimento verrà comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dal nuovo art. 6-bis, comma 3 dello Statuto del contribuente e dovrà contenere, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

Altra importante novità è la possibilità per il contribuente di aderire ai verbali di constatazione.

L’adesione comporterà la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo e presuppone l’accettazione intera dei rilievi fatti dai verificatori.

Fonte: D.Lgs. 13/2024 (GU 21 febbraio 2024 n. 43)

 

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