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Il D.Lgs. 13/2024 relativo al procedimento di accertamento ha rimesso in campo il concordato preventivo biennale, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo.

L’elemento di interesse, pur se non nuovo, di questo strumento di politica fiscale, consiste nell’opzione preventiva che viene concessa al contribuente e ciò costituisce una marcata differenza rispetto all’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997, che, invece, interviene successivamente nell’attività di controllo e/o di accertamento, seppure prima della fase contenziosa.

Questo rappresenta sicuramente il maggior appeal di tale strumento, contemperando sia l’esigenza di certezza e conoscenza anticipata degli incassi per il Fisco che la stabilità della tassazione fiscale per le aziende ed i professionisti.

I contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedervi alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa (o dall’esercizio di arti e professioni) e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Le procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato sono messe a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15.6.2024 ed entro il 15.4.2025.

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e, comunque, nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA e per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, e delle risultanze della loro applicazione.

Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 15.10.2024, termine che coincide con quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità, possono accedere al concordato preventivo biennale, se con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 22, D.Lgs. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta – al di là dell’ipotesi di modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (salvo che trovi applicazione il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale) ovvero di cessazione dell’attività – nei seguenti casi in cui:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità; sono di non lieve entità:

    1. le violazioni che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto;
    2. la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
    3. le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
      1. agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997;
      2. all’articolo 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997;
      3. all’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 471/1997;
      4. all’articolo 11, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. 471/1997;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) ricorre una delle cause di esclusione previste ovvero vengono meno i requisiti per l’accesso all’istituto;

e) è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.

Le violazioni relative all’omesso versamento nonché alcune violazioni di non lieve entità (l’omesso versamento delle imposte relative ai redditi e all’Irap dovute a seguito dell’adesione al CPB; le violazioni che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto; la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 %; le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997) non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

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