Il processo va riassunto entro 3 mesi dalla pronuncia dell’ordinanza non impugnabile ex art. 789 c. 3 c.p.c. oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni (Cass. 12685/2021)
Il processo esecutivo può essere sospeso (ex art. 601 c.p.c.) quando il giudice stabilisce che si proceda alla divisione del bene (divisione endoesecutiva).
Entro quando il processo esecutivo deve essere riassunto per non estinguersi?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 19 febbraio – 12 maggio 2021, n. 12685 (testo in calce).
Secondo i giudici di legittimità il processo esecutivo va riassunto entro tre mesi dalla pronuncia dell’ordinanza non impugnabile di cui all’art. 789 c. 3 c.p.c., in assenza di contestazioni; oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni.
La vicenda
La vicenda è piuttosto articolata, pertanto, è opportuno schematizzarla come segue.
Fase esecutiva immobiliare
Nel 2003, un creditore procedeva all’esecuzione forzata per espropriazione di un immobile appartenente per metà alla debitrice e per metà al di lei marito. Nel 2008, il giudice dell’esecuzione disponeva affinché si procedesse alla divisione del bene.
Giudizio di divisione
Il giudizio di divisione veniva introdotto dal creditore con apposito atto di citazione; il Tribunale, nel 2010, accertava la non comoda divisibilità del compendio, dichiarava lo scioglimento della comunione e rimetteva la causa a ruolo per procedere alla vendita. Il marito della debitrice impugnava la sentenza, che veniva confermata in sede di gravame nel 2011, mentre, il ricorso in Cassazione era rigettato nel giugno 2016.
Estinzione per mancata riassunzione
Il terzo comproprietario del bene (ossia il marito della debitrice), nell’agosto del 2016, chiedeva al giudice dell’esecuzione di pronunciare l’estinzione della procedura per la mancata riassunzione. Infatti, dal deposito della sentenza che aveva rigettato l’appello avverso la pronuncia di scioglimento della comunione (nel 2011) era decorso il termine di 6 mesi per la riassunzione del processo esecutivo sospeso ex art. 627 c.p.c.
Reclamo ex art. 630 c. 3 c.p.c.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza del terzo comproprietario, in quanto non era ancora avvenuta la vendita nel separato giudizio di divisione e il processo esecutivo permaneva sospeso. L’ordinanza del GE veniva reclamata (ex art. 630 c.p.c.) e il tribunale rigettava il reclamo, mentre, la corte d’appello accoglieva il gravame e dichiarava estinta la procedura. Secondo la decisione, infatti, il giudice a cui è demandata la divisione di un bene oggetto di espropriazione forzata non può procedere alla vendita immobiliare direttamente, ma deve limitarsi a dichiarare lo scioglimento della comunione, spetta al giudice dell’esecuzione disporre la vendita. Pertanto, il termine di 6 mesi ex art. 627 c.p.c. era iniziato a decorrere dal deposito della sentenza che aveva rigettato l’appello del marito della debitrice.
Si giunge così in Cassazione.
Nullità della sentenza per mancata partecipazione del debitore esecutato
Secondo i giudici di legittimità, i due gradi di merito sono inficiati da una nullità processuale. Al giudizio, infatti, non ha partecipato il debitore esecutato. La lite scaturisce da un reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso un’ordinanza di estinzione del processo esecutivo. Non si può decidere sull’estinzione del processo esecutivo senza che vi partecipi il debitore esecutato. Dalla dichiarazione di estinzione deriva:
- la liberazione del bene pignorato,
- la consegna della somma ricavata al debitore, se l’estinzione avviene dopo l’aggiudicazione.
Al lume di ciò, la sentenza che dichiara l’estinzione è inutiliter data se non viene emessa verso il soggetto che ne subisce le conseguenze (Cass. 806/1981). Il debitore esecutato è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva (Cass. 1316/2012; Cass. 7213/1994; Cass. 1523/1967). Il debitore, infatti, è “parte necessaria del processo in rapporto alle contestazioni originate dalla procedura esecutiva, anche se sorte tra altri” (Cass. 666/1961).
Oltre a quanto sopra, si ricorda che, nelle opposizioni esecutive formulate dal terzo (ex art. 602 e art. 619 c.p.c.), vige il principio per cui è nulla la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione all’esecuzione se al giudizio non ha partecipato il debitore esecutato. Si tratta di un vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e comporta la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio (Cass. 2786/1963, Cass. 1004/1967, Cass. 1505/1973, Cass. 6333/1999, Cass. 9645/2000, Cass. 23572/2013, Cass. Ord. 4763/2019).
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Le ipotesi di sospensione del processo esecutivo e la riassunzione
La Suprema Corte, nonostante la declaratoria di nullità della sentenza gravata, interviene sulla questione sottoposta alla sua attenzione al fine di prevenire ulteriore contenzioso. I giudici di legittimità ricordano che il codice di rito menziona tre ipotesi di sospensione:
- la sospensione su accordo delle parti (art. 624 c.p.c.),
- la sospensione “cautelare” (artt. 283-351 c.p.c. o 624 c.p.c.);
- la sospensione per divisione (art. 601 c.p.c.).
Solo nelle prime due ipotesi (sub a e sub b) il codice indica espressamente le modalità per la riassunzione del processo dopo la sospensione. Infatti:
- la causa va riassunta entro 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice, in caso di sospensione concordata (art. 624 bis c. 2 c.p.c.);
- la causa va riassunta entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione, nel caso di sospensione cautelare (art. 627 c.p.c.).
La riassunzione nel caso della sospensione per divisione
Il codice non prevede una disciplina espressa per la riassunzione del processo esecutivo in seguito alla sospensione per la divisione. I giudici di legittimità ricordano che la sospensione rappresenta un istituto di carattere generale nell’ambito processuale e che tutte le ipotesi di riassunzione sono accomunate dal compimento di un atto di impulso processuale. La riassunzione, infatti, ha lo scopo di far proseguire il processo dopo il suo arresto. Dal momento che si tratta di un istituto generale del processo, le norme che lo disciplinano sono applicabili analogicamente. In ogni caso, la Corte rileva come non sia necessario ricorrere all’analogia legis. Infatti, la sospensione del processo esecutivo, nelle more del giudizio di divisione, costituisce un’ipotesi speciale di sospensione per pregiudizialità necessaria (ex art. 295 c.p.c.). Viene così individuata la norma applicabile. Il processo sospeso a causa di una divisione in pendenza di esecuzione (divisione endoesecutiva) va riassunto:
- entro 3 mesi (oppure 6 mesi, secondo la versione dell’art. 297 c.p.c. applicabile ratione temporis);
- decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile pregiudiziale (ex art. 295 c.p.c.).
Da quanto decorre il termine di 3 mesi?
Abbiamo visto che il termine di 3 mesi decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pregiudiziale, nel caso in esame si tratta di stabilire quale sia la sentenza che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva. Innanzitutto, preme ricordare che il giudizio di divisione opera in due fasi:
- la fase dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del diritto potestativo di chiederne lo scioglimento;
- la fase esecutiva, diretta a trasformare le quote ideali di comproprietà sul bene comune in porzioni fisicamente individuate
La pronuncia che conclude la prima fase è un’ordinanza (ex art. 785 c.p.c.) e, pur non potendo essere ridiscussa nella fase esecutiva, non ha l’efficacia del giudicato. Viceversa, assume efficacia di giudicato l’ordinanza non impugnabile ex art. 789 c. 3 c.p.c. (Cass. 2951/2018).
Conclusioni: il principio di diritto
La Suprema Corte ha dichiarato la nullità della sentenza gravata ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e l’ha cassata con rinvio al Tribunale, dinnanzi al quale il giudizio deve essere riassunto con integrazione del contraddittorio.
Inoltre, in relazione alla questione principale, i giudici di legittimità, al fine di prevenire ulteriore contenzioso, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
- “il processo esecutivo che sia stato dichiarato sospeso ai sensi dell’art. 601 c.p.c., a causa d’una divisione endoesecutiva, va riassunto entro tre (oppure sei) mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 789 c.p.c., comma 3, in assenza di contestazioni; oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni”.
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 12685/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF
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