Gela. Il decreto “salva casa” varato dal governo nazionale può aprire spiragli per la situazione in città, tra i Comuni con il tasso più elevato di abusivismo edilizio e al contempo con una mole di pratiche di sanatoria sempre elevata. Il forzista Vincenzo Cirignotta, dopo la proposta di regolamento sul recupero dell’evasione dei tributi locali, si rivolge nuovamente al sindaco Di Stefano e all’amministrazione comunale. “La legge 24 luglio 2024, n.105, di conversione del Decreto Legge n.69/2024 (Decreto Salva Casa) con le attese modifiche al d.P.R. n.380/2001 (Testo Unico Edilizia) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 27 luglio 2024. Obiettivo del decreto è quello di rilanciare le compravendite immobiliari, bloccate a causa di piccole irregolarità formali che spesso spuntano fuori proprio nel momento di rogitare, ridurre il consumo del suolo, recuperare il patrimonio edilizio esistente, aiutare i Comuni a districarsi con le pratiche di sanatoria e di demolizione, favorire il mercato delle locazioni consentendo l’abitabilità di immobili oggi non in regola e facilitando i cambi di destinazione d’uso. E soprattutto svecchiare un Testo unico sull’edilizia (dpr n. 380/2001) risalente a più di venti anni fa che non è più in grado di dare risposte immediate alle necessità del patrimonio edilizio italiano – si legge in una nota che Cirignotta ha inoltrato anche al sindaco – uno dei passaggi cardine del provvedimento è quello di consentire la sanatoria delle piccole difformità, interessando di fatto numerosi immobili. Come si richiede la nuova sanatoria del decreto “Salva casa?”. In primis ricordiamo che la richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Con particolare riferimento ai profili procedurali, il comma 6 dell’articolo 36-bis ha introdotto il meccanismo del silenzio assenso, nella fattispecie: sulla richiesta di permesso in sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta; per le segnalazioni di inizio attività, si applica il termine di trenta giorni; in caso di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, i predetti termini sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i predetti termini, scatta il silenzio-assenso ed eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Inoltre si prevede che in questi casi l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare l’azione di cui all’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 104/2010. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia”.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui