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Nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43 è stato pubblicato il D. Lgs. 12 febbraio 2023, n. 13. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, il legislatore, con questo provvedimento, ha istituito lo strumento del concordato preventivo biennale, destinato a contribuenti di minori dimensioni, che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato.

La novità sta nel fatto che, in virtù di un patto siglato con l’Amministrazione finanziaria, le variazioni di reddito non entrano nel calcolo delle imposte da versare. Tuttavia, è bene precisare che, come il reddito aggiuntivo sarà di fatto esente da tassazione, così le eventuali perdite non determineranno una riduzione delle imposte da versare.

Come si determina il reddito d’impresa?
Ai fini delle imposte sui redditi, il reddito d’impresa si determina come differenza tra le componenti positive e le componenti negative, secondo il criterio della competenza economica: ovvero tenendo conto delle componenti positive e negative di competenza dell’esercizio e ciò indipendentemente dal momento effettivo di fatturazione e incasso o pagamento.
Per le cosiddette imprese minori, dal 2017 il criterio di competenza “puro” è stato sostituito con il criterio di cassa, secondo un regime misto cassa/competenza. In altri termini, per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti previsti dal TUIR, espressamente richiamate dall’articolo 66. Ai fini della determinazione del reddito oggetto di concordato, sono escluse dal computo del reddito di impresa: le plusvalenze realizzate di cui agli artt. 56, 86 e 87 TUIR, le sopravvenienze attive (di cui all’art. 88 TUIR), nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive (di cui all’art. 101 del TUIR).

Ma qual è il presupposto per l’applicazione del concordato preventivo biennale?
Il presupposto per l’applicazione del concordato preventivo biennale è una proposta – formulata dall’Agenzia delle entrate – avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati con l’Amministrazione finanziaria per i periodi di imputazione oggetto di concordato. L’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato.
Viene specificato che, per essere ammessi al concordato preventivo biennale, i soggetti contribuenti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) devono soddisfare un criterio fondamentale: non devono avere debiti fiscali superiori a 5.000 euro relativi ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, o devono estinguere tali debiti se già presenti. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite sopra indicato fino alla decadenza dei relativi benefici.

Come avviene l’elaborazione della proposta?
L’elaborazione della proposta avviene sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. Tale elaborazione avviene anche attraverso processi decisionali individuati dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (c.d. Regolamento GDPR), più precisamente attraverso i processi di profilazione di cui all’articolo 22 del medesimo regolamento. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla scadenza del termine di versamento delle imposte.

Quando cessa di avere efficacia il concordato?
Al di fuori dalla decorrenza del termine biennale (salvo rinnovo) di applicazione naturale del concordato preventivo, si dispone nel D. Lgs. 13/2023 che esso cessi di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (di cui all’articolo 9-bis D.L. 50/2017);

b) il contribuente cessa l’attività.

Quali gli adempimenti del contribuente nei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo biennale?
In tale lasso di tempo i contribuenti, secondo quanto previsto all’art. 13 D. Lgs. 13/2023, sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati, mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art 9-bis D.L. 50/2017).

Tutti possono accedere alla proposta concordata?
Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo di effettuare questo adempimento;
b) condanna per uno dei reati tributari individuati dal D. Lgs. 74/2000, per il reato di false comunicazioni sociali (di cui all’art. 2621), nonché per i reati di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio (previsti rispettivamente dagli artt. 648 bis , 648 ter e 648 ter 1), se commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Cosa è previsto per i contribuenti aderenti al regime forfetario?

Va infine segnalato che, nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024 l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
La disciplina del regime forfetario, si ricorda, è riservata ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno ottenuto ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85 mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compenso a collaboratori.



 

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