“In ragione della Legge Delega n° 155 del 2017 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”), dell’approvazione del nuovo C.C.I.I. (D.Lgs n° 14/2019), della direttiva n° 1023/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’art. 14-quaterdecies della Legge n° 3 del 2012 – il requisito oggettivo per l’esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato”.
È questo il principio di diritto formulato dalla Corte di Appello di Bologna (decreto 18 febbraio 2022), chiamata a pronunciarsi in merito alla concessa esdebitazione dell’imprenditore individuale.
Come noto, l’istituto dell’esdebitazione, disciplinato dall’art. 142 L. Fall., prevede che il fallito persona fisica sia ammessa al beneficio della liberazione dai debiti residui, nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, al ricorrere di due requisiti, questi ultimi definiti come requisiti oggettivi e soggettivi.
Per quanto riguarda le condizioni di carattere soggettivo, elencate nel primo comma dell’art. 142 L.Fall., esse sono volte a garantire che il fallito sia meritevole, ossia non si sia reso autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti del ceto creditorio ed abbia collaborato con gli organi della Procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo, ossia non intralciando il proficuo svolgimento delle operazioni.
Se, per quanto attiene al requisito soggettivo di accesso all’istituto, non sono emersi orientamenti difformi, al contrario, nella giurisprudenza, il requisito oggettivo dell’accesso all’esdebitazione, previsto dal secondo comma dell’art. 142 L. Fall., è stato, negli anni, variamente interpretato.
In considerazione di quanto precede ma, soprattutto, in ragione dell’intervento operato sia dalla Legge Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, sia dalla direttiva n. 1023/2019, la Corte di Appello di Bologna con la pronuncia che si segnala si è espressa in ordine ai requisiti di accesso all’esdebitazione, con particolare enfasi al requisito oggettivo.
La Corte, nel pronunciarsi in merito ad un reclamo presentato avverso il decreto del Tribunale di Bologna col quale è stata concessa l’esdebitazione, ha confermato quanto era già precedentemente emerso in sede fallimentare, ossia ha ritenuto di respingere il reclamo presentato in quanto pur ammettendo l’inadeguatezza della soddisfazione dei creditori concorsuali, ha ritenuto condivisibile il più recente indirizzo giurisprudenziale sorto in materia.
In particolare, il leitmotiv della giurisprudenza e della normativa più recenti sono tutte nel senso di non attribuire più alcun rilievo al grado di satisfazione dei creditori concorsuali, tanto da far presumere la tacita abrogazione del requisito oggettivo dell’art. 142 L. Fall.
E così, la Corte d’Appello di Bologna ha riconosciuto la tesi della sostanziale abrogazione del requisito oggettivo, anche e soprattutto in vista dell’(allora) prossima entrata in vigore del nuovo codice ritenendo i nuovi criteri applicabili anche alle procedure già pendenti.
A rafforzare quanto espresso nel periodo che precede, la Corte rileva altresì che quand’anche si dovesse propendere per la tesi opposta, ossia quella della permanenza del parametro oggettivo quantomeno nelle vecchie procedure, quest’ultimo “dovrebbe essere interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore”.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui