Piccoli abusi edilizi sanabili con più facilità e interventi in casa per cui non servirà più alcun titolo abilitativo, permesso e/o comunicazione. Con il decreto cosiddetto “Salva casa” ci sono diverse novità per i proprietari di abitazioni. Il provvedimento è stato approvato dal governo ed è già in vigore, ma deve essere convertito in legge entro due mesi dal Parlameno, con annessi emendamenti.
Nel passaggio alle Camere sarà sicuramente introdotto il “Salva Milano” – la norma per sbloccare il completamento di non pochi grattacieli . Ma a livello parlamentare girano altre bozze di modifiche: dal superamento il superamento delle misure minime (altezza minima a 2,70 metri e superficie a 28 metri quadrati) di una stanza per ottenere l’abitabilità, alle pratiche giacenti per i vecchi condoni, in primis quello del 1997. Vediamo però nel dettaglio cosa cambia e quali interventi non richiederanno più i titoli abitativi e annessi.
Le sanatorie possibili
Il decreto Salva casa amplia rispetto al passato l’accesso alle sanatorie da presentare ai Comuni. Crescono le tolleranze per le strutture non portanti e non autorizzate – per esempio in un appartamento sotto i 100 metri quadri si passa dal 2 al 5% – come tramezzi, porte, finestre e soppalchi non abitabili. Entrano negli interventi di edilizia libera, quindi senza dover chiedere l’autorizzazione, anche le verande che non creino locali chiusi, tende e pompe di calore. Viene introdotto su questo versante il concetto di silenzio assenso: se l’amministrazione non dà risposta alla domanda nei tempi prestabiliti – 45 giorni per le sanatorie – la pratica è considerata accolta. Superata poi anche la cosiddetta doppia conformità, che bloccava alcune richieste di sanatoria.
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Le modifiche in Parlamento
Sugli emendamenti al decreto, al momento, si possono solo fare ipotesi, anche perché la politica in questa fase sembra più interessata alle imminenti Europee. Sulle ipotesi di superamento delle misure minime il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha spiegato: «Ho letto che rendo abitabili i seminterrati e lavatoi – ha dichiarato ieri ai microfoni di Radio Anch’io – Ma non è vero, questo non c’è nel testo».
Quindi, ha aggiunto, «eventuali modifiche al decreto dipenderanno dal Parlamento io semplicemente da oggi permetto a chi ha un piccolo problema di difformità interna, un soppalco, la parete in cartongesso, la veranda, la tenda, la grondaia, di andare in Comune, farsi asseverare dal geometra e dal perito la situazione attuale, pagare quello che deve e tornare pienamente padrone di casa sua, potendola vendere, comprare perché non penso che sia una finestra di 10 centimetri in più, in meno o una cameretta fatta in cartongesso a comportare un disagio per l’ambiente o per i vicini».
Le pompe a calore e le vetrate
Tra gli interventi per cui non serviranno più titoli e comunicazioni ci sono: l’installazione di pompe di calore fino a 12 kw; la rimozione di barriere architettoniche; l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (Vepa). Quest’ultime vengono estese anche ai porticati, mentre con le vecchie regole le Vepa dovevano rispettare alcuni limiti. La loro installazione era infatti limitata a balconi aggettanti o logge che rientrano nella sagoma dell’edificio. La loggia, poi, in quanto dotata obbligatoriamente di parapetto, non poteva essere prevista ai piani terra o essere confusa col porticato. Con il nuovo decreto, invece, le vetrate panoramiche potranno essere installate anche nei portici o porticati al piano terra senza permessi.
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Le tende e la protezione dal sole
Quanto a tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse, possono essere installate senza permessi. C’è poi una nuova fattispecie di intervento di edilizia libera, cioè le opere di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici. Questi interventi non possono determinare variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle linee architettoniche dell’edificio.
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