Con l’opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, esperita entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l’opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell’Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada.
Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 18 gennaio – 14 febbraio 2022, n. 4690 (testo in calce).
La vicenda
Una donna proponeva opposizione alla cartella di pagamento riguardante l’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, deducendo di non aver mai prima ricevuto il verbale di accertamento della trasgressione.
Quindi, domandava che fosse dichiarata la nullità della cartella e del ruolo in ragione dell’omessa notificazione dell’atto presupposto.
L’opposizione recuperatoria
Giudice di Pace e Tribunale rigettavano l’appello, qualificando l’azione come opposizione “recuperatoria”, cioè come rimedio volto a consentire all’opponente di essere rimesso in termini per svolgere le censure al verbale di accertamento che gli erano state precluse dalla mancata notificazione dell’atto presupposto.
Tuttavia, rilevava che, proprio per la funzione recuperatoria dell’opposizione spiegata, la donna avrebbe dovuto contestare nel merito la pretesa azionata dall’ente impositore, non già limitarsi a denunciare l’omessa notifica del verbale.
L’individuazione dell’azione
La Cassazione, annullando la pronuncia impugnata con rinvio, ha osservato che come già statuito dalle Sezioni unite (sentenza n. 22080/2017), l’art. 201, c. V, C.d.S., sancisce che l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell’obbligo che sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell’illecito amministrativo. Così, pertanto, l’azione diretta all’autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dall’omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento, è quella disciplinata dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.
Se l’interessato non è stato posto in condizioni di fruire di tale azione, la stessa dovrà essere esercitata entro 30 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell’atto sanzionatorio da impugnare.
Vero è che l’opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, tuttavia, queste non attengono soltanto al merito della sanzione, bensì pure al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo. Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà quello dell’opposizione a verbale ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
La funzione dell’impugnazione della cartella in caso di mancata notifica del verbale di accertamento
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento non è un’azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l’azione che venga esperita contro l’ordinanza-ingiunzione non notificata. Al contrario, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l’azione disciplinata dall’art. 7 per dedurre l’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l’amministrazione, la quale è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva, non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.
Ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell’omessa od invalida notificazione.
Se, per contro, l’amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l’opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa in quanto si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
L’opponente può limitarsi a dedurre il vizio di notificazione
Per l’effetto, la Cassazione ha ribadito che quando l’opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al Codice della Strada sia stata esperita, in difetto di valida notificazione del verbale, entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l’opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l’annullamento dell’atto della riscossione o l’inammissibilità dell’opposizione stessa (Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021).
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 4690/2022 >> SCARICA IL TESTO PDF
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