Settimana decisiva al Senato che dovrà concludere il percorso di
conversione (avviato alla Camera) del D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa) che si concluderà con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge entro il 28 luglio
2024 (che è domenica).
Considerate le tempistiche (e le modalità di approvazione alla
Camera) è molto probabile che la conversione si concludi con un
nuovo voto di fiducia che confermerà il testo del disegno di legge
e le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) che possono, quindi, considerarsi ormai
definitive.
Decreto Salva Casa: la versione definitiva
La versione definitiva del Decreto Salva Casa sarà, dunque,
costituita dai seguenti 5 articoli (4 in quella predisposta da
Palazzo Chigi):
- art. 1 – Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; - art. 2 – Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza
sanitaria da Covid-19 - art. 2-bis – Disposizioni a favore delle zone devastate dalla
catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (nuovo articolo) - art. 3 – Norme finali e di coordinamento
- art. 4 – Entrata in vigore
Saltate molte delle disposizioni che erano state proposte nei
lavori in commissione, tra cui:
- il riferimento agli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024 (che è rimasto) per l’applicazione delle nuove tolleranze di
cui all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia (TUE); - l’emendamento salva Milano che avrebbe voluto intervenire sugli
artt. 3, comma 1, lettera d) e 23, comma 1, lettera b) del TUE,
oltre che sull’art. 41-quinquies della Legge n. 1150/1942; - la sanatoria sismica che avrebbe voluto risolvere il problema
dell’assenza di una norma per la verifica della conformità delle
strutture post intervento.
Tra le principali novità approvate dalla Camera spiccano:
- l’inserimento del comma 1-quater all’art. 2-bis del TUE,
relativo agli interventi di recupero dei sottotetti; - la modifica della definizione di stato legittimo di cui
all’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE, che ha meglio definito le
condizioni per poter utilizzare l’ultimo titolo abilitativo che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o l’intera unità immobiliare; - l’inserimento del comma 1-ter all’art. 9-bis, del TUE, che
isola la verifica dello stato legittimo delle singole unità
immobiliari rispetto alle difformità insistenti sulle parti comuni
dell’edificio (e viceversa); - le modifiche all’art. 23-ter del TUE sul cambio di destinazione
d’uso che definiscono il concetto di “senza opere” e il titolo
necessario; - l’inserimento dei commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, all’art. 24
(agibilità) che prevedono delle deroghe per le piccole unità
immobiliari; - la modifica dell’art. 31, comma 3, del TUE, che consente
maggior tempo (proroga fino a 240 giorni rispetto ai 90 giorni
previsti) per la demolizione dell’abuso edilizio e ripristino dello
stato dei luoghi; - l’inserimento di una nuova ipotesi per l’applicazione delle
nuove tolleranze di cui all’art. 34-bis del TUE e l’eliminazione
della verifica di possibili limitazioni dei diritti dei terzi da
parte del tecnico (richiesta a gran voce dai Consigli Nazionali
dell’area tecnica); - l’inserimento del nuovo art. 34-ter all’interno del TUE che
prova a risolvere il problema delle difformità relative a varianti
in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo
rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili alle tolleranze
di cui all’art. 34-bis; - l’inserimento delle variazioni essenziali tra gli interventi
regolarizzabili tramite la nuova sanatoria semplificata di cui
all’art. 36-bis del TUE e l’inserimento del comma 3-bis che prova
timidamente ad intervenire sull’aspetto strutturale della
sanatoria.
Di seguito l’analisi dettagliata delle disposizioni che
riguardano:
- il recupero dei sottotetti;
- gli interventi di edilizia libera;
- lo stato legittimo;
- le tolleranze costruttive;
- la sanatoria semplificata.
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