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In un’ottica di potenziamento degli istituti di adesione spontanea, l’art. 17 c. 1 n. 2) L. 111/2023 (Delega sulla riforma fiscale), ha introdotto la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale attraverso il quale i contribuenti avranno la possibilità di aderire alla proposta sviluppata, in base all’incrocio delle banche dati, dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pagando quanto pattuito in due anni.

Nella Relazione illustrativa, si sottolinea che la disposizione ha la finalità di favorire l’emersione di materia imponibile e di offrire al contribuente l’opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria.

Il 25 gennaio 2024 è stato approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale. Rispetto allo schema di decreto comparso in precedenza, il testo definitivo presenta diverse modifiche, specie con riguardo ai soggetti per i quali si applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).

Di seguito, si evidenziano le novità, tenendo conto che le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ossia, per i soggetti “solari”, a partire dal 1° gennaio 2024.

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano gli ISA. Si amplia così la platea dei soggetti che possono usufruire del provvedimento, in quanto, in precedenza, rientravano solo i contribuenti che raggiungevano un livello di affidabilità pari almeno a 8. Da quanto precede si evince che, un soggetto escluso dagli ISA, non può accedere al concordato.

Ulteriore condizione per l’accesso: i contribuenti non devono avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per l’anno 2023 entro il 15 ottobre 2024), devono aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Effetti dell’accettazione della proposta

L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L’accettazione della proposta da parte dei soggetti che producono redditi in forma associata e delle società che hanno optato per la trasparenza fiscale (di cui agli artt. 115 e 116 TUIR) obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

Per il mancato versamento delle imposte relative all’adesione al concordato, non si procede più con l’iscrizione a ruolo, come previsto nell’originario schema di decreto, ma l’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/73, al fine di recuperare le somme non versate.

Il contribuente, quindi, viene “avvertito” con avviso bonario, fermo restando che è possibile usufruire delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97, per sanare l’omesso versamento.

Rinnovo del concordato

Terminato il biennio, il concordato preventivo biennale è rinnovabile per un ulteriore biennio, in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell’Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l’introduzione del concordato.

Nei fatti, per poter usufruire del rinnovo, il contribuente non deve avere debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Inoltre non deve sussistere anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati tributari individuati dal D.Lgs. 74/2000, per il reato di false comunicazioni sociali (di cui all’art. 2621 c.c.), nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio (previsti rispettivamente dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.) se commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Scompaiono dal testo le disposizioni che prevedevano l’adeguamento ISA per raggiungere il punteggio di affidabilità pari almeno a 8, prima del rinnovo.

Determinazione degli acconti

L’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato, è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Come novità, viene aggiunto un periodo, per effetto del quale, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e all’IRAP concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Esempio

Considerando che l’anno di prima applicazione del concordato è il 2024, qualora la prima rata di acconto sia stata calcolata in base al reddito e all’IRAP 2023, per esempio, IRPEF euro 2.000 e IRAP euro 1.000, la seconda rata deve essere determinata tenendo conto del reddito e dell’IRAP concordati per il 2024, per esempio, IRPEF euro 3.000 e IRAP euro 2.000. Il contribuente, oltre a versare questi ultimi importi (per un totale di euro 5.000) che rappresentano la seconda rata di acconto, deve sommare anche la differenza tra quanto versato come prima rata e l’acconto determinato in base al reddito e all’IRAP concordato e, quindi, IRPEF euro 1.000 (3.000-2.000) e IRAP euro 1.000 (2.000-1.000).

Decadenza del concordato

Il concordato cessa di produrre effetto, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata.

In sintesi, tra le ipotesi di decadenza, vengono contemplati l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per specifici importi; la commissione di violazioni qualificate ex lege come “di non lieve entità”; la modifica o integrazione delle dichiarazioni, con quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quanto accettato nella proposta di concordato; la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, presenza di debiti tributari; l’omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato. 

In sede di stesura definitiva del provvedimento, è stata aggiunta l’ipotesi di decadenza che si concretizza nel momento in cui il contribuente indica, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

Ne consegue che, l’Agenzia delle entrate avrà modo di controllare quanto suddetto, in quanto il contribuente che accetta la proposta di concordato, comunque ha l’obbligo di tenere le scritture contabili, redigendo la dichiarazione dei redditi anche in base agli elementi che scaturiscono dalla contabilità.

Sembra logico prevedere che, la futura dichiarazione dei redditi, con riguardo ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, sarà composta dalla parte ordinaria, che accoglie i dati contabili, e da quella attinente alla proposta di concordato.

 

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