Il tribunale di Trani, in persona del Presidente Estensore, dott. Rana Giuseppe, salva una coppia di anziani e li libera dai debiti.
Cosa è il sovraindebitamento? Il sovraindebitamento è una condizione di irreversibile squilibrio tra obbligazioni ed il patrimonio disponibile per farvi fronte.
Da questo stato, di irreversibile squilibrio, la normativa europea, ha inteso tutelare il consumatore/imprenditore, attraverso strumenti di risoluzione della crisi, riconoscendo al soggetto sovraindebitato, una seconda chance. Gli interventi del legislatore, in tema di crisi di impresa e del consumatore, sono stati ispirati, e fortemente condizionati, dai contenuti della direttiva Europea 1023/2021 (c.d. Direttiva Insolvency) in tema di ristrutturazione preventiva del debito con l’obiettivo di introdurre, negli Stati membri, regole comuni per sensibilizzare la cultura del recupero dell’impresa in crisi, e quindi della prevenzione, agevolando la ristrutturazione delle imprese in difficoltà finanziaria, ed altresì dei consumatori.
Molti Tribunali, in applicazione a codesta normativa, stanno riconoscendo ai debitori, una seconda chance, falcidiando i debiti per incapienza del patrimonio. Ecco quanto è accaduto presso il Tribunale di Trani.
La vicenda.
Siamo sul Tribunale di Trani questa volta. Questa brutta vicenda coinvolge un anziano.
Il sig. Franco, nome di fantasia, ha 77 anni, e nella sua vita ha sempre lavorato come dipendente.
Tuttavia negli anni ’80 il sig. Franco, suo malgrado ed a sua insaputa, veniva coinvolto in una vicenda che lo ha reso oggi destinatario di una cartella esattoriale pari ad euro 2.200.000,00, e dico bene due milioni di euro.
Questa vicenda è molto complessa e complicata.
Ricostruirla non è stato semplice. Soprattutto non è stato semplice ricostruire la storia della Partita IVA che ha determinato lo stato di sovraindebitamento in cui il sig. Franco effettivamente oggi si trova.
Tuttavia ora ripercorriamo le vicende accadute al malcapitato.
Nel 2016 al sig. Franco arrivava, da Agenzia entrate e riscossione, un atto di pignoramento presso terzi.
Contro questo pignoramento l’avv. Baldino Floriana iscritta al Foro di Trani depositava tempestiva opposizione ma, Agenzia Riscossione, in autotutela, annullava il pignoramento e restituiva le somme che l’INPS aveva, medio tempore, accantonato in favore dell’ente.
Nel 2022, sempre l’ente della Riscossione inoltrava, al sig. Franco, una nuova intimazione di pagamento.
In questo caso invece, per la tutela del sig. Franco, considerando l’esito della prima opposizione al pignoramento, poi annullato in via amministrativa dall’ente, veniva avviata una liquidazione controllata al fine di cercare di definire la situazione pendente con lo Stato in maniera tombale.
Chiaro che per avviare la procedura concorsuale, nello specifico la procedura di liquidazione del patrimonio, il sig. Franco, rivoltosi avv. Floriana Baldino, ha dovuto chiedere poi la nomina di un gestore presso l’organismo territorialmente competente, nello specifico E.T.S. “Cittadino Indifeso” in breve “Oltre i Debiti” di Canosa, con sede legale in Trani. Ottenuta la nomina del gestore, nello specifico ricevuta la nomina dell’Avvocato Maria Olimpia d’Amore, esaminati tutti gli atti ricevuti dal sig. Franco, la meritevolezza del debitore, ma soprattutto accertata l’assenza di atti in frode ai creditori, veniva depositato un ricorso con la richiesta di apertura della liquidazione controllata.
Nello specifico, analizzando la storia del sig. Franco, emergeva che il ricorrente era stato raggirato negli anni in cui egli era psicologicamente molto fragile.
A sua insaputa era stata aperta una partita IVA sfruttando il suo nome ed i suoi dati, e non sono chiare le dinamiche su come, questa partita IVA, nel 1983 abbia potuto generare ben 2 milioni di euro di debiti con l’Agenzia delle entrate. Nel 1983 erano oltre 4 miliardi di lire.
Verificata dunque la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indispensabili per l’accesso alla procedura, ovvero l’assenza di colpa e mala fede nel debitori, si avviava la procedura presso il Tribunale di Trani, e veniva nominato, come Giudice Relatore, Il dott. Rana Giuseppe.
Il provvedimento.
Nella sentenza di apertura della liquidazione, con la firma del Presidente Estensore, Dott. Rana Giuseppe, si legga: “esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall’OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all’art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall’art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibili con la qualità personale del debitore;
– ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata; invero il debito fiscale, di rilevante importo, è tuttora oggetto di recenti intimazioni di pagamento da parte dell’agenzia di riscossione né è fronteggiabile con le entrate familiari;…DICHIARA L’apertura della liquidazione controllata di *** AUTORIZZA in presenza delle gravi e specifiche ragioni di cui sopra, il debitore o il terzo a utilizzare l’autovettura Ford Fiesta di proprietà; DISPONE che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1600,00 mensili per 12 mensilità, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;”
Fine della storia.
Franco Marella
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