Via libera definitivo dal Senato al dl salva-casa. L’Aula di Palazzo Madama ha confermato la fiducia al governo posta sul provvedimento con 106 voti a favore, 68 contrari e un’astensione.
Il testo approvato è identico a quello uscito dalla Camera la scorsa settimana anche se l’opposizione in Senato ha provato a bloccarne l’esame presentando un numero elevato di emendamenti in Commissione.
L’opposizione ha anche provato a proporre una questione pregiudiziale in Aula, chiedendo di non esaminare il testo dal momento che non risolve il problema dell’emergenza abitativa ma introduce di fatto un nuovo condono edilizio.
I tentativi di bloccare la sanatoria edilizia 2024 non sono andati a buon fine e le misure del Decreto Salva Casa entreranno presto in vigore.
I privati e le Amministrazioni possono richiedere il permesso di costruire o la Scia in sanatoria assistiti da un tecnico che attesti la conformità degli interventi alle norme urbanistiche vigenti al momento della domanda e alle norme edilizie vigenti al momento della realizzazione.
Per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, i privati devono pagare una sanzione pari al doppio del contributo di costruzione mentre per la Scia in sanatoria la sanzione equivale al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile ed è compresa tra 1.032 euro e 10.328 euro.
In caso di inerzia del Comune, scatta il silenzio assenso.
Ci sarà anche più tempo per rimuovere gli abusi edilizi per i quali il Comune ha negato la sanatoria edilizia 2024: 240 giorni anziché 90 in presenza di comprovate esigenze di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico.
I privati e le Pubbliche Amministrazioni possono ottenere la sanatoria edilizia 2024 delle difformità parziali e delle variazioni essenziali. Se le opere risultano conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
I requisiti di abitabilità degli immobili diventano meno stringenti. Negli edifici sottoposti ad interventi di recupero o per i quali sia previsto un progetto di ristrutturazione sono considerati abitabili: i locali con un’altezza minima interna di 2,40 metri; i monolocali con una superficie minima, comprensiva dei servizi, di 20 metri quadrati per una persona e di 28 metri quadrati per due persone.
Rientrano espressamente nell’edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, addossate o annesse agli immobili, anche se dotate di strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione delle tende.
Rientrano espressamente nell’edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, addossate o annesse agli immobili, anche se dotate di strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione delle tende.
Le Vepa installate su logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati sono considerate interventi di edilizia libera se i porticati non sono gravati da diritti di uso pubblico e non sono collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicenti le aree pubbliche.
FOTO: Ansa
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui