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Con la Circolare del 17 maggio 2023, n. 46 (testo in calce), l’Inps ha indicato quali sono le istruzioni, la misura e le regole di versamento del contributo di licenziamento, dovuto a seguito delle novità introdotte dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Il legislatore del nuovo codice ha fornito precisazioni in merito ai rapporti di lavoro.

In particolare, l’articolo 376, sostituendo il secondo comma dell’articolo 2119 del codice civile, prevede che: “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza”.

In merito ai “Rapporti di lavoro subordinato”, disciplinati dall’articolo 189 del CCII, il primo periodo del comma 1 stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento.

In ogni caso, il curatore dovrà procedere “senza indugio” ad intimare il licenziamento in presenza dei presupposti di cui al comma 3 dell’articolo 189, ossia “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”.

Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 189 stabilisce poi, che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa, vengano sospesi finchè il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.

Orbene, la sospensione regolata nell’articolo 189, comma 1, serve a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale e permane fino a quando questi non subentri nel rapporto di lavoro oppure non intimi al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegni le proprie dimissioni.

Qualora decorra il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intenderanno risolti di diritto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. l’articolo 189, comma 3, del CCII).

La sospensione potrà essere prorogata per un massimo di otto mesi e comunque, è riconosciuta al lavoratore, durante il periodo di sospensione, la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e che, avranno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Per approfondimenti:

Fallimento e Crisi d’Impresa AA.VV., IPSOA

I licenziamenti collettivi

L’articolo 189, comma 6, del CCII, disciplina i licenziamenti collettivi nell’ipotesi di datore di lavoro sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale, introducendo una procedura più snella. Invero, una volta raggiunto l’accordo sindacale, o comunque esaurita la procedura, il curatore provvede a ogni atto conseguente ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 223/1991. 

Esercizio dell’impresa del debitore

A norma dell’articolo 211 del CCII, “l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa”. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, in assenza di pregiudizio per i creditori, il tribunale può autorizzare il curatore a proseguire l’esercizio di impresa, anche solo limitatamente a specifici rami d’azienda. 

L’articolo 189, comma 9, del CCII, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, prevede che durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore, i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, a meno che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento secondo la disciplina lavoristica ordinaria vigente.

Obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento

Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, hanno introdotto l’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento. In particolare, il comma 31, articolo 2 dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

Come previsto nella circolare n. 21/2023, i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 189 del CCII configurano “casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI]”.

Pertanto, l’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.

Nel caso di interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale, si delinea l’obbligo contributivo qualora l’interruzione del rapporto di lavoro intervenga ai sensi del richiamato articolo 189 del CCII oppure per licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente (cfr. l’articolo 189, comma 9, del CCII).

Con la circolare n. 40/2020, l’Inps ha ribadito che il contributo del c.d. ticket di licenziamento è a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

La misura del suddetto contributo a titolo di c.d. ticket di licenziamento, viene definita secondo i criteri di calcolo indicati nell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce, come riportato al paragrafo 2 della presente circolare, che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Nella circolare è stato inoltre precisato dall’Istituto che, quando sia avviata la procedura di licenziamento collettivo, i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione, non trovando applicazione, per tale ipotesi, la disposizione che stabilisce che la cessazione decorre dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Nel rispetto della par condicio creditorum, il creditore non può procedere al pagamento del c.d. ticket di licenziamento, per cui sarà tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.

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