(AGENPARL) – Roma, 7 Novembre 2024
(AGENPARL) – gio 07 novembre 2024 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 7 novembre 2024
DECISO IL RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA SUI FONDI DI COESIONE E SULLA ZES UNICA
Con la sentenza n. 175, depositata oggi, la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso con cui la Regione Campania ha impugnato plurime disposizioni contenute nel decreto-legge n. 124 del 2023 (c.d. decreto Sud).
Il ricorso della Regione lamentava, in primo luogo, che alcune disposizioni contenute nel “decreto Sud” in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2021-2027 ledessero, per più aspetti, l’autonomia regionale.
Con la sua pronuncia, la Corte costituzionale ha ritenuto, innanzi tutto, non fondati i dubbi di costituzionalità della previsione secondo cui la stipula dell’Accordo per la coesione tra Stato e Regione possa intervenire solamente una volta «dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione» (art. 1, comma 178, lettera d, della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 124 del 2023).
Secondo la sentenza, il riferimento ai risultati dei precedenti cicli di programmazione non impone alla Regione destinataria dei fondi di dare prova dell’avvenuto completamento dei progetti, ma si traduce in un «adempimento istruttorio nel corso del quale viene operata una ricognizione dei progetti in essere al fine di verificare la maggiore o minore fattibilità di quelli rientranti nel ciclo di programmazione futuro».
È stato dichiarato ugualmente non fondato il motivo di ricorso con cui la Regione ha impugnato la disposizione che consente di definanziare le risorse derivanti dal Fondo di coesione già stanziate ma non impegnate dalla Regione beneficiaria secondo quanto richiesto dal cronoprogramma contenuto nell’Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera i, della legge n. 178 del 2020, come sostituito anch’esso dall’art. 1 del d.l. n. 124 del 2023).
Sul punto, la sentenza ha chiarito, da un lato, che il definanziamento è misura posta a salvaguardia della tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti finanziati e, da un altro lato, che la Regione può chiedere di modificare il cronoprogramma, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 124 del 2023, nel caso in cui l’impossibilità di rispettare i tempi previsti non sia ad essa imputabile.
È stata, invece, accolta la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 4, del medesimo decreto, che dispone un analogo definanziamento nel caso in cui la Regione non rispetti il cronoprogramma di spesa annuale in relazione ai pagamenti effettuati, perché tale misura non è preceduta da un’interlocuzione con la Regione interessata.
Nel complesso, la sentenza n. 175 ha ritenuto, rinviando ai precedenti della Corte, che la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato perché è finalizzata a «rimuovere gli squilibri economici e sociali» e assolve, pertanto, a finalità perequative, secondo quanto previsto dagli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, quinto comma, Cost.
Accanto a ciò, la Corte ha chiarito che, secondo un ordinato assetto dei rapporti finanziari tra Stato e regioni, è necessario tenere distinte le risorse destinate a «finanziare integralmente le funzioni pubbliche» attribuite alle regioni medesime e agli enti locali (art. 119, quarto comma, Cost.), e le risorse aggiuntive di cui all’art. 119, quinto comma, Cost., «la cui finalità resta quella di sostenere interventi di natura diversa dall’esercizio delle funzioni ordinarie, in quanto connessi a obiettivi di natura strutturale rivolti al necessario riequilibrio tra le diverse aree del Paese e la cui realizzazione è demandata a progetti specifici».
Con un secondo gruppo di doglianze, la Regione Campania ha impugnato l’insieme degli articoli con cui, nel “decreto Sud”, vengono disciplinati l’istituzione e il funzionamento della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES unica).
In relazione all’art. 9 del d.l. n. 124 del 2023, che istituisce la ZES unica, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della rinuncia al ricorso avanzata dalla Regione.
Le questioni aventi ad oggetto gli altri articoli del decreto-legge sono state dichiarate inammissibili, per carenze nella prospettazione dei motivi di ricorso e nella ricostruzione del quadro normativo.
Roma, 7 novembre 2024
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